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Accesso civico
Pubblicazione: 15 febbraio 2017 Ultimo aggiornamento: 21 agosto 2024
Accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni
Le richieste di accesso documentale o accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto n. 241 del 1990, devono essere inoltrate alle Strutture centrali, regionali o provinciali competenti, per materia o per territorio, a ricevere le richieste stesse, vale a dire le strutture che hanno adottato l’atto o che detengono la documentazione utile a riscontrare la richiesta di accesso, i cui indirizzi sono reperibili tramite i seguenti link:
Si precisa che le richieste di accesso documentale non devono essere inoltrate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nè all’Ufficio del responsabile della protezione dei dati, individuati, rispettivamente quali destinatari delle richieste di accesso civico “semplice” e “generalizzato”.
Ulteriori informazioni sulla disciplina dell’accesso documentale sono consultabili alla pagina Diritto di accesso (L. 241/90).
Accesso civico
A seguito delle modifiche apportate al D. Lgs n. 33/2013 dal D. Lgs n. 97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico.
Accesso civico “semplice”
È previsto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a “chiunque” di chiedere “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare.
L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza è gratuita, non richiede motivazione e può essere presentata, utilizzando l’apposito modulo, al “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza” dell’INPS, ad uno dei seguenti indirizzi:
L’amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione sul sito dei dati, documenti, informazioni oggetto dell’istanza, e comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.
Se quanto richiesto risulta già pubblicato, l'amministrazione comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Accesso civico “generalizzato”
È previsto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a “chiunque” di chiedere dati e documenti “detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.
L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza non richiede motivazione, deve identificare in maniera chiara e puntuale il documento, dato o informazione che ne costituisce oggetto, e può essere presentata attraverso i seguenti canali:
per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale (CAD) – all’ Ufficio del responsabile della protezione dei dati - individuato quale ufficio competente alla ricezione ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c) del D. lgs. n. 33/2013 - ad uno dei seguenti indirizzi:
Per facilitare la presentazione dell’istanza, è stato messo a disposizione un modulo (il cui utilizzo non è obbligatorio);
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, lett. a), il riscontro verrà fornito dall’Ufficio che detiene il documento, dato o informazione richiesto.
Il procedimento è regolato dall’art. 5, comma 5 e ss., del D. Lgs. n. 33/2013, e deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.
L’accesso civico generalizzato è soggetto alle esclusioni ed ai limiti previsti dall’art. 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013. Inoltre, nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole, tale da compromettere il buon funzionamento dell’Amministrazione, quest’ultima può effettuare un bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse al buon andamento dell’attività ammnistrativa (delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016).
Come evidenziato dall’ANAC nella delibera n. 1309/2016, si fa presente che l’ulteriore trattamento dei dati e documenti forniti in sede di accesso civico generalizzato deve essere, in ogni caso, effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art.7 del d.lgs. n. 33/2013).
Richiesta di riesame per le istanze di accesso civico generalizzato
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto di trenta giorni (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni (art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013).
L’istanza deve essere inviata ad uno dei seguenti indirizzi:
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
L'Inps informa che i dati personali forniti nelle richieste di riesame, ex art. 5 comma 7 del d.lgs. n. 33/2013, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal citato decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire il procedimento amministrativo richiesto e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad esso connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE e sarà svolto da dipendenti dell'Istituto appositamente autorizzati ed istruiti.
Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.
La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento.
I dati saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 5 anni dalla conclusione del procedimento, fatti salvi eventuali contenziosi.
In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse.
Nei casi previsti, le richieste afferenti l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE possono essere rivolte al Responsabile della protezione dei dati dell'INPS all'indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.
Registro degli accessi
Come indicato nella delibera n. 1309/2016 con la quale l’Anac adotta le “linee guida sulle esclusioni e i limiti all’accesso civico” si pubblicano di seguito, per tipologia di accesso, gli elenchi delle richieste pervenute dal 1° gennaio 2017.
Di seguito si riportano gli elenchi degli accessi definiti aggiornati semestralmente.
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