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Cassa Integrazione Ordinaria, assegno ordinario e Cassa Integrazione in Deroga
Pubblicazione: 02 aprile 2020 Ultimo aggiornamento: 31 agosto 2020
L'Istituto, con la circolare INPS 28 marzo 2020, n.47, illustra le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge 18/2020 nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha esteso e modificato le integrazioni salariali e trattamenti a sostegno del reddito, connessi alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.
Misure per datori di lavoro e lavoratori
Queste le prestazioni a supporto delle attività produttive su tutto il territorio nazionale:
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e assegno ordinario;
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa Integrazione Straordinaria;
- Assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS);
- Assegno ordinario dei Fondi bilaterali (di cui all'articolo 26, d.lgs 148/2015) e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige;
- Cassa Integrazione speciale per gli operai e gli impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole;
- Cassa Integrazione in Deroga.
Riguardo agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali, nel messaggio 27 aprile 2020, n. 1775 sono illustrate, infine, le istruzioni operative e contabili relative ai pagamenti a conguaglio e le modalità da adottare nel caso di pagamento diretto da parte dell’azienda.
Con il messaggio 21 maggio 2020, n. 2101 l’Istituto illustra gli adempimenti operativi semplificati per le domande di Cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, introdotte a beneficio delle aziende, degli intermediari e degli operatori di sede.
Istruzioni operative per la Cassa Integrazione in Deroga
L’INPS, con il messaggio 7 aprile 2020, n. 1525, comunica che sono stati implementati e caricati su “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP) i decreti convenzionali che le Regioni interessate stanno già utilizzando per l'invio delle concessioni di Cassa Integrazione in Deroga. Nel messaggio sono fornite tutte le istruzioni per il completamento della procedura.
Cassa Integrazione in Deroga per aziende plurilocalizzate
Il decreto interministeriale del 24 marzo 2020 ha fornito disposizioni sull’assegnazione delle risorse per il finanziamento della Cassa Integrazione in Deroga per le aziende plurilocalizzate, ovvero unità produttive con stesso datore di lavoro e sedi in 5 o più regioni o province autonome, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causate dall’emergenza sanitaria.
L’Istituto, la circolare INPS 7 maggio 2020, n. 58, illustra la gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge 18/2020, fornisce indicazioni sulle modalità della domanda, sulle risorse finanziarie disponibili e sui ai limiti di spesa della Cassa Integrazione in Deroga per aziende plurilocalizzate.
La domanda per il trattamento di Cassa Integrazione in Deroga deve essere eseguita attraverso il sistema del ticket all’INPS, accedendo ai servizi per aziende e consulenti.
Le domande dovranno essere trasmesse dalle aziende in relazione alle singole unità produttive. Qualora vi siano stati degli errori nella compilazione della domanda l’INPS, con il messaggio 18 agosto 2020, n. 3121, comunica di aver provveduto ad attribuire la corretta procedura alle domande già presentate con indicazione di tipologia di prestazione errata. In caso di eventuali duplicazioni, la struttura territoriale competente provvederà a contattare l’azienda per verificare quale sia la domanda da autorizzare.
Istruzioni per la domanda integrativa di Cassa Integrazione
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto l’estensione delle prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), di assegno ordinario e di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.
Queste prestazioni, con causale “COVID-19 nazionale”, sono riconoscibili anche ai lavoratori che al 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.
Il messaggio 14 aprile 2020, n. 1607 chiarisce che le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale” possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che prima non rientravano tra i beneficiari della prestazione.
Province autonome: cassa integrazione in deroga con causale Covid-19
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce che le Regioni e le Province autonome, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono riconoscere, trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Le risorse finanziarie relative a questi trattamenti destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, che autorizzano le relative prestazioni.
L’INPS, con il messaggio 17 aprile 2020, n. 1658, comunica il rilascio in produzione delle procedure per la presentazione delle domande di prestazione per la Cassa integrazione in deroga delle aziende operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
I datori di lavoro operanti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano interessati alle misure dovranno presentare la domanda di concessione della deroga, con la causale “Covid-19”, ai Fondi territoriali.