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Politiche del lavoro per i giovani
Pubblicazione: 18 agosto 2023 Ultimo aggiornamento:
Con l’articolo 27, il decreto riconosce, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ai datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023, nuove assunzioni a tempo indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante, di giovani nelle seguenti condizioni:
- che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
- che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Affinché l’incentivo sia riconosciuto, le condizioni devono ricorrere congiuntamente.
Tale incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo totale per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36° anno di età.
L’incentivo è inoltre compatibile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Il provvedimento riconosce, in caso di cumulo con altra misura, l’incentivo nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore NEET assunto.
Il beneficio può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica all’INPS, che deve provvedere, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.
A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente deve essere assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo.
Entro i successivi sette giorni, il richiedente ha l’obbligo di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.
In caso di mancato rispetto dei termini, il richiedente decade dalla riserva di somme. L’incentivo deve essere riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per saperne di più: circolare INPS 21 luglio 2023, n. 68.