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Pubblicazione: 24 gennaio 2022 Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2024
Cos'è
È un Certificato unico, rilasciato su richiesta del debitore o del Tribunale, che riporta i crediti vantati dall’INPS nei confronti del debitore a titolo di contributi e sanzioni civili (art. 363, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”).
A chi è rivolto
La Certificazione dei debiti contributivi può essere richiesta:
- dal debitore per accedere alla procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza e che in questo ambito deve provvedere al suo deposito presso il Tribunale (art. 39, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza);
- dal Tribunale nell’ambito delle attività istruttorie nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo (art. 42, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza);
- dall’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario per l’accesso alla procedura di composizione negoziata (artt. 12 e ss., Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Come funziona
La richiesta di Certificazione unica dei debiti contributivi può essere effettuata esclusivamente online, indicando il codice fiscale del debitore.
Per effetto di intese raggiunte con il Ministero della Giustizia, in attesa della realizzazione della cooperazione applicativa, la richiesta da parte delle cancellerie avviene attraverso PEC.
Domanda
La procedura VeRA (Verifica Regolarità Aziendale) – Certificazione dei debiti contributivi consente di effettuare la richiesta indicando solo il codice fiscale del soggetto da verificare.
Il Certificato unico, generato in formato pdf/a (non modificabile), è inviato:
- tramite PEC al richiedente;
- entro massimo 45 giorni dalla data di richiesta.
Il documento riporta e include:
- denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del debitore;
- numero identificativo e data della richiesta;
- esposizioni debitorie consolidate, distinte per:
- gestione previdenziale;
- numero di posizione contributiva;
- periodo, importo dei contributi;
- importo delle sanzioni civili;
- stato del credito;
- prospetto riepilogativo delle esposizioni debitorie con dettaglio dei crediti in fase amministrativa e di quelli affidati per il recupero agli agenti della riscossione.