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Sgravio contributivo per imprese con contratti di solidarietà

L’Istituto fornisce indicazioni sullo sgravio contributivo riservato alle imprese i cui periodi di CIGS risultano conclusi entro il 31 marzo 2024.

Pubblicazione: 18 novembre 2024

Per il 2023, sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:

  • al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà;
  • abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L’Istituto, con la circolare INPS 15 novembre 2024, n. 97, fornisce indicazioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2024.

La circolare, inoltre, illustra ai datori di lavoro che operano con il sistema UNIEMENS le modalità di compilazione del flusso.